Vi informiamo che l’inizio delle vendite di fine stagione estiva (saldi estivi) è stato posticipato in via straordinaria per il 2023 al 6 luglio, fermo restando la durata massima di 60 giorni.
Ricordiamo che non potranno essere effettuate vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data di inizio saldi relativamente ai seguenti articoli: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.
Non c’è obbligo di comunicazione preventiva al Comune di competenza.
I capi dovranno riportare indicazione del loro prezzo iniziale, prezzo finale e percentuale di sconto. L’entrata in vigore delle disposizioni della “Direttiva Omnibus” dell’Unione Europea, in particolare, rende più trasparente, tra le altre cose, proprio la comunicazione dei prezzi. Il prezzo iniziale (definito “prezzo precedente” nella direttiva) è il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti lo sconto. Nel caso di progressività degli sconti e cioè quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente, che va sempre evidenziato, è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.
Per ulteriori dettagli potete consultare il vademecum di Federazione Moda Italia al link:
https://www.federazionemodaitalia.it/annunci-di-riduzione-dei-prezzi-decreto-legislativo-di-attuazione-della-direttiva-ue-per-maggiori-tutele-contro-pratiche-scorrette-e-comportamenti-sleali/
oppure rivolgervi all’Assistenza Generale della vostra sede Confcommercio.
La merce non in saldo dovrà essere tenuta separata con indicazione “merce non in saldo”.