È stato finalmente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.
Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti a inviare l’istanza esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021.
Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Il contributo perequativo spetta a tutti i soggetti:
- con attività d’impresa/professionale (o che producono reddito agrario) con partita IVA attiva al 26/05/2021 residenti/stabiliti in Italia;
- i cui ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- a condizione che vi sia un peggioramento almeno pari al 30% del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31/12/2019;
- ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30/09/2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 (Mod. Redditi 2021);
- il contributo non spetta nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata successivamente al 30/09/2021 o laddove non risulti validamente presentata la dichiarazione del periodo in corso al 31/12/2019 (Mod. Redditi 2020).
Ai fini della determinazione del contributo, che può essere erogato fino ad un limite massimo di euro 150.000, il decreto prevede come base di calcolo il “peggioramento economico” (cioè la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019) diminuito dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia Entrate secondo le specifiche disposizioni citate (art. 25 del DL 34/2020; art. 59 e 60 del DL 104/2020, artt. 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020; art. 2 del DL 172/2020; art. 1 del DL 41/2021; art. 1 commi 1-3 del DL 73/2021).
A tale ammontare si applicano quindi le seguenti percentuali con riferimento ai ricavi/compensi 2019:
- Non superiori a €. 100.000 30%
- Superiori a €. 100.000 e fino a €. 400.000 20%
- Superiori a €. 400.000 e fino a €. 1.000.000 15%
- Superiori a €. 1.000.000 e fino a €. 5.000.000 10%
- Superiori a €. 5.000.000 5%
Non spetterà alcun contributo ove l’ammontare dei contributi già riconosciuti sia maggiore/uguale al peggioramento economico.
Esempio: l’imprenditore Mario Rossi in contabilità semplificata:
a) ha determinato i seguenti risultati:
- Reddito 2019 (RG31, col. 1, Mod. Redditi PF 2020): €. 150.000 (ricavi 2019 pari a €. 350.000)
- Reddito 2020 (RG31, col. 1, Mod. Redditi PF 2021): €. 100.000
- Decremento reddituale: €. 50.000 (33,33%, superiore al minimo del 30%)
b) ha ricevuto contributi a fondo perduto dallo Stato (DL Rilancio, DL Ristori, ecc.) per €. 20.000.
- Il contribuente calcola il contributo spettante:
- decremento reddituale: €. 50.000
- fondi perduti ricevuti: €. 20.000
- Eccedenza €. 30.000
- Percentuale applicabile: 20% (secondo la griglia dei ricavi)
- Il contributo spetta per il 20% di 30.000 = €. 6.000