Informiamo che è previsto uno specifico adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.
In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.
È demandata all’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.